PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

      2. Ai fini di cui alla lettera b-bis del primo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotta dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono estesi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il trattamento economico ordinario e quello accessorio previsti per le forze di polizia dalla legislazione vigente in materia.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.